Pubblicato il 22 febbraio 2019
L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE VIOLA L’ART.6 DELLA DELIBERA CICR DEL 09 FEBBRAIO 2000
Tribunale di Lucca, sent. n. 763 del 10 maggio2018, Est. Mancini
La clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi deve trovare espressa forma di pattuizione in contratto. I Prestiti a rimborso graduale nei quali la rata di rimborso, sia costruita in regime di capitalizzazione composta, comportano la violazione sulla trasparenza contrattuale.

La clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, non è prevista per i prestiti di finanziamento a rimborso graduale, il cui piano di rimborso preveda una rata costruita con il metodo di ammortamento redatto in capitalizzazione composta.
L’art 120 del TUB, nonché l’art. 6 della Delibera del CICR del 09 febbraio del 2000, prevedono che la clausola per la capitalizzazione degli interessi sia prevista per iscritto e la parte contraente ne sia debitamente informata.
Nel caso di specie la parte mutuataria contesta ed ottiene il parziale accoglimento della propria richiesta, consistente nel dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per violazione degli art. li, 120 e 117 del TUB, nonché l’art. 6 della delibera del CICR del 9 febbraio del 2000, per non avere previsto per iscritto la clausola sulla capitalizzazione degli interessi. In virtù della violazione sulla trasparenza contrattuale chiede di condannare l’Istituto di credito, rideterminando il rapporto dare-avere tra le parti in regime di capitalizzazione semplice ed al tasso legale.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio dimostrando la semplice relazione matematica tra TAN e TAE, rende chiaro che effettivamente l’istituto di credito per ottenere l’applicazione di un tasso annuo effettivo con liquidazione mensile degli interessi pari al tasso previsto in contratto, il 9%, avrebbe dovuto in realtà applicare l’8,6484%.
Si ricorda brevemente che il costo in termini percentuali che ricomprende la liquidazione degli interessi in capitalizzazione composta è sempre maggiore rispetto al TAN ed è rappresentato dal TAE (nel caso esaminato il TAE, rispetto al tasso contrattuale è pari a 9,381%.).
Il Giudice riconoscendo quanto sollevato dalla parte Attrice in merito alla violazione sulla trasparenza contrattuale, ne accoglie parzialmente la domanda e accetta il ricalcolo della Consulenza Tecnica d’Ufficio, la quale ridetermina il rapporto dare-avere tra le parti al tasso d’interesse legale e scevro da capitalizzazione.
“(…) Pertanto a fronte della correttezza e della condivisibilità delle osservazioni e dei calcoli del CTU, revoca il decreto ingiuntivo”