Pubblicato il 21 febbraio 2019
LA CLAUSOLA PER ESTINZIONE ANTICIPATA E’ RILEVANTE AI FINI DELL’USURA
Tribunale di Chieti, sent. n. 85 del 31 gennaio 2019
Ai sensi della legge antiusura ed ai fini della conseguente non debenza di qualsiasi interesse come disposto dall’art. 1815 c.c. e dalla legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, l’eventuale usurarietà del contratto di mutuo, deve essere valutata tenendo conto che si qualificano usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento

Sembra oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legge punisce anche la “sola promessa” di pagare costi usurari e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il convenuto sia pagato.
E’ la sola potenziale promessa usuraria che prevale in sede di analisi, di fatto risulta lecito calcolare il TAEG del finanziamento nell’ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico previsto in contratto. Per quanto esposto, risulta valida la riconfigurazione del TAEG che includa anche il costo relativo alla clausola per estinzione anticipata.
“qualora il costo potenziale promosso in contratto si rilevi usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento che va ritenuto gratuito (….)”