Pubblicato il 18 febbraio 2019
L’APPROVAZIONE TACITA DEL CONTO NON NE IMPEDISCE LA CONTESTAZIONE
Cassazione civile, sez.VI, sent. n. 30000 del 20 novembre 2018, Est. Falabella.
E’ consolidato il principio ai sensi dell’art. 1832 c.c., secondo il quale la mancata contestazione dell’estratto conto con implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, non impedisce la formulazione di censure concernenti validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti

La Corte di Cassazione, rimarca il principio secondo il quale la mancata contestazione dell’estratto conto con implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, non fa decadere il diritto delle parti alla facoltà di proporre “eccezioni” relative ad esse.
Difatti, il secondo comma dell’art. 1832 del c.c., stabilisce che:“L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.”
“(…) La sentenza va dunque cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino(…) il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “Nel contratto di conto corrente, l’approvazione tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., comma 1, non impedisce di sollevare contestazioni le quali siano fondate su ragioni attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico dell’inclusione o eliminazione di partite conto”