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Pubblicato il 24 luglio 2018

L’ANATOCISMO NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE Tribunale di Isernia sent. del 28 luglio 2014, est. De Angelis

Il c.d. piano di ammortamento alla francese determina l’applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore a quello convenuto nella parte letterale del contratto di mutuo e ciò in palese violazione dell’art. li 1283 e 1284 del c.c.

Il piano di ammortamento alla francese, presenta una metodologia nella costruzione del piano di rimborso che per effetto della capitalizzazione composta comporta un maggior esborso della quota interessi.

La giurisprudenza di merito è stata chiamata a valutare la conformità alla legge per tutti quei contratti di finanziamento con piani di rimborso che prevedano un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Nel corso del tempo è emerso come questi negozi da un lato predispongano il tasso semplice dall’altro nell’allegazione del piano di ammortamento, presentano clausole che comportano l’applicazione di un tasso di interesse composto. L’applicazione del regime d’interesse composto genera il fenomeno anatocistico.

Oltre al fenomeno anatocistico generato dal piano di ammortamento, c’è un’altra considerazione da fare a monte, ossia la parte Contraente è consapevole dell’effettivo costo che sta per sostenere? Il più delle volte no, è per questo che parte della giurisprudenza si sta diramando a favore della configurazione dell’indeterminatezza del tasso.

Di fatti, tra gli elementi dell’accordo viene dichiarato un tasso annuo nominale differente dall’effettivo che si estrinseca nel piano di ammortamento (e che per altro è più alto). Sussistendo l’indeterminatezza del tasso, si profilano i presupposti per violazione dell’art. 1284 del c.c., occorrerà pertanto applicare il tasso legalmente determinato.

“(….) il tribunale di Isernia si pronuncia definitivamente ritenendo illegittimo, il sistema di ammortamento concretamente applicato al contratto di mutuo(….) pertanto la banca dovrà corrispondere la somma di 2712,21 euro più gli interessi legali sino alla domanda di soddisfo”

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