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Pubblicato il 18 luglio 2018

IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE GENERA ANATOCISMO Tribunale di Bari-sezione staccata di Rutigliano, sent. del 29 ottobre 2009, Est. Mastronardi

Nei contratti di finanziamento seppur viene stabilito un tasso di interesse, rispettoso nel sistema civilistico della maturazione dei frutti civili nella costruzione del piano di ammortamento, viene applicato inaspettatamente il c.d. metodo di ammortamento alla francese: “ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata”

Il piano di rimborso a prestito graduale costruito con la metodologia del piano di ammortamento c.d. francese, comporta un maggiore esborso di interessi poiché contiene una formula matematica attuariale secondo la quale il regime d’interesse applicato è quello composto e non semplice.

La questione si dirama sulla corresponsione dell’interesse da parte del debitore, lo stesso deve corrispondere quello contrattualmente previsto ma lo stesso non corrisponderà mai quello stabilito in contratto ossia, il tasso annuo nominale.

Il reale tasso corrisposto dal debitore, sarà il tasso annuo effettivo, ossia quel tasso annuo nominale che tiene conto dell’effetto della capitalizzazione composta sull’esborso degli interessi.

L’Organo Giudicante nel caso di specie, esprime la sua contrarietà alla pattuizione di un tasso nominale che nella costruzione del piano di ammortamento e per effetto della capitalizzazione, subisce una maggiorazione. Poiché il calcolo dell’interesse dovrebbe essere conforme alle pattuizioni previste in contratto, il piano di rimborso dovrebbe essere costruito nel regime semplice di capitalizzazione.

L’istituto di credito che costruisce i piani di rimborso con il regime di capitalizzazione composta, viola i disposti degli articoli 1283 e 1284 del c.c., i quali dispongono che in caso di indeterminatezza, (si ricorda che il tasso nominale non corrisponde al tasso effettivo del piano di ammortamento), si applichi un ricalcolo al tasso legale senza capitalizzazione.

A seguito di quanto sovraesposto le doglianze Attoree sono accolte, in quanto per tutta la durata del mutuo, si è verificata una discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nei piani di ammortamento.

“(….)la parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto di mutuo con la banca convenuta, stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento di interessi in misura non superiore al tasso nominale, ad esempio del 13% semestrale; invece, le risultanze della espletata CTU hanno evidenziato che, per il mutuo da 350.000.000, di lire gli attori dovuto sopportare un tasso effettivo annuale del 14,276%.
Questo Giudice deve rilevare che nei contratti di mutuo per cui è causa vi è stata l’applicazione della capitalizzazione composta (…)Reputa questo Giudice che debba esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell’interesse semplice (Cfr., art. 1284 c.c.), per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato”

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