Pubblicato il 9 settembre 2021
NULLITA’ CLAUSOLA ANATOCISTICA
Corte di Cassazione, ord. n. 24011 sez. I, del 16 marzo 2021, pres. De Chiara
L’eccezione sull’applicazione di interessi anatocistici può esser fatta valere anche dal garante
“Occorre, esaminare in concreto, nel testo contrattuale se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, essendo indubitabile in caso affermativo la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa.
Ne consegue che ove il correntista alleghi – come nel caso di specie – l’applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell’art. 1283 c.c. (o dell’art. 120 del TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”