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Pubblicato il 6 luglio 2017

Centrale dei rischi – A.B.F decisione N. 8227 del 13 marzo 2015, Collegio di Roma

Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi

L’intermediario non può provvedere alla illegittima segnalazione creditizia del debitore, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che deve essere risarcito sia il danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore sia il danno al patrimonio.
“(…) Il collegio accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la resistente al pagamento di una somma omnicomprensiva di euro 30000, oltre interessi dalla data del reclamo, in favore della ricorrente”

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