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Pubblicato il 28 agosto 2018

L’IPOTECA PUO’ ESSERE SOGGETTA AD AZIONE REVOCATORIA QUALORA IL MUTUO SIA STIPULATO AL FINE DI ESTINGUERE UN CREDITO CHIROGRAFARIO – Corte di Cassazione civile, sez I del 25 luglio 2018 n. 19746 (Presidente : Genovese; Relatore: Dolmetta)

L’istituto di credito che conceda un mutuo ipotecario al fine recuperare le somme a debito di un credito chirografario viola l’art. 1345 del c.c.(illiceità dei motivi)

Nel caso esaminato l’istituto di credito ha concesso un mutuo ipotecario al fine di estinguere un credito chirografario.

L’illegittimo comportamento bancario pertanto è rappresentato dalla concessione di un “mutuo garantito da ipoteca” che vuole avere come finalità ultima quella di sostituire un “credito chirografario” con un credito assistito da garanzia ipotecaria.

Di fatto la stipula del contratto oggetto della controversia ha come finalità ultima quella di far rientrare il correntista da un’esposizione debitoria di saldo su di un conto corrente. La parte Attrice pone all’attenzione della Corte  una prassi bancaria diffusa e distorta che mira a violare la par condicio degli altri creditori.

Un siffatto distorto uso del credito fondiario seppur non debba essere necessariamente sanzionato con la “nullità contrattuale” per violazione dell’art. 1345 del c.c. (illiceità dei motivi), potrebbe essere “rimediato” con lo strumento tipico dell’azione revocatoria.

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento già palesato in passato (Cass., 15 ottobre 2012, n. 17650; 29 febbraio 2016, n. 3955) ossia:

“Secondo un orientamento espresso da questa Corte, in effetti, “qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi… nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi”, risulta “individuabile il “motivo illecito” perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario”

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