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Pubblicato il 30 agosto 2018

I PREMI ASSICURATIVI DEBBONO ESSERE INCLUSI NEL CALCOLO DEL TAEG -Arbitro Bancario e Finanziario, decisione del 16 maggio 2018

L’istituto di credito non può escludere dal calcolo del TAEG i costi della polizza assicurativa seppur questi sono stati sostenuti volontariamente dalla parte contraente

Nel caso in esame la parte Attrice contesta il calcolo del TAEG effettuato dall’istituto di credito, all’interno del quale sono stati esclusi i costi delle polizze assicurative facendo pertanto risultare un costo del credito a carico della parte debitrice inferiore a quello realmente sostenuto.

L’esclusione dal calcolo del TAEG delle due polizze assicurative a parere della parte Ricorrente ha prodotto due conseguenze: la prima è la violazione della normativa sulla trasparenza; la seconda è la dichiarazione di un TAEG inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula.

Difatti, l’inclusione delle suddette polizze determina un TAEG pari al 18,49% (contro un 15,76% indicato nel foglio informativo dall’istituto di credito) superiore al tasso soglia di riferimento al momento della stipula pari a 16,095% per la categoria di operazioni corrispondenti al “Credito Personale”.

Si ricorda in questa sede che il superamento del tasso soglia, determina automaticamente l’usurarietà del contratto e che al fine di determinare il corrispettivo in concreto promesso, debbono essere considerati tutti i costi sostenuti dalla parte debitrice.

In definitiva il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda principale, accerta il superamento del tasso soglia (confermando per cui l’inclusione delle due polizze nel calcolo del TAEG), e per l’effetto dispone che l’istituto di credito, restituisca al Ricorrente interessi e spese ai sensi dell’art. 1815 del c.c.

“Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica del contratto, in virtù della corretta applicazione dell’art. 1815 del c.c. , letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 del codice penale, che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TAEG, compresi i premi assicurativi che debbono essere restituiti alla parte Mutuataria”

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