Pubblicato il 5 luglio 2017
ANATOCISMO – Tribunale di Milano sent. N. 247 del 11 gennaio 2017, Est. Ferrari
Senza giustificata deroga agli usi normativi l’anatocismo bancario è vietato.
Parte attorea contesta l’applicazione di interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto contrattuale. Contestazione basata sulla dichiarazione di nullità della capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo bancario dall’art. 1283 del c.c., senza che esista una deroga giustificata dalla sussistenza di usi normativi.
“(…) non può di certo essere accolta la richiesta della banca di circoscrizione della rideterminazione del saldo di conto corrente scevro da capitalizzazione solo sino al 30.06.2000, in quanto l’istituto di credito non ha mai fornito una comunicazione scritta alla ricorrente di modifica della clausola contrattuale afferente la capitalizzazione degli interessi”