Pubblicato il 1 settembre 2017
CONTRATTI DI CREDITO A TEMPO INDERMINATO – A.B.F. decisione N. 1837 del 26 marzo 2014, collegio milano
Il consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato, ha diritto di recedere senza dover corrispondere penali.

Qualora il contratto oggetto della controversia sia a tempo indeterminato e non contenga articoli che riguardino la durata specifica del rapporto, gli addebiti realtivi alle penali per recesso della controparte, non sono legittimi.
“(…) Il contratto oggetto della controversia non contiene articoli che disciplinano la durata del rapporto, si ritiene dunque che le norme richiamate siano applicabili alla fattispecie. La ricorrente ha diritto di vedersi restituire dall’intermediario la somma depositata sul conto correlato al suddetto contratto ed addebitate a titolo di diritto alla stipula (…)”.

Dopo la laurea, frequenta con profitto il Master universitario di II livello in “Matematica per le Applicazioni” presso il Dipartimento di matematica dell’Università di Bologna
Dottore Commercialista e Revisore legale.
Consulente tecnico materia di contenzioso bancario
E’ iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento.
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