Pubblicato il 4 agosto 2021
AFFIDAMENTO ED ONERE DELLA PROVA
Tribunale di Livorno, sent. n. 40 del 12 gennaio 2021, est. Fodra
La prova del fido su di un conto corrente può essere resa mediante la dimostrazione di elementi sintomatici dell’affidamento.

Deve ritenersi che parte Attrice abbia adeguatamente assolto all’onere della prova sulla stessa gravante e cioè che abbia dimostrato che i due conti correnti in contestazione erano conti correnti affidati, sin dalla loro apertura, e, quindi, che le rimesse compiute dalla correntista abbiano avuto natura ri-pristinatoria della provvista concessa in affidamento.
Deduzione derivante dall’analisi dei conti svolta dal CTU, all’interno della quale emerge l’affidamento dei conti oggetto di causa. Inoltre, qualora come nel caso di specie, sia il cliente ad agire per ripetizione di indebito (ex. 2033 c.c.), ha solo l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato.
L’eccezione della prescrizione sollevata dall’istituto di credito per il decorso del termine decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito delle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, grava sulla stesso che ha l’onere di allegare l’inerzia, il tempo di pagamento ed il tipo di prescrizione invocata. L’eccezione di prescrizione è valida soltanto quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo.
A seguito di questa presunta allegazione di prova prescrittiva, sarà a sua volta onere del correntista dimostrare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e dunque possa spostare l’inizio dei termini di prescrizione alla data di chiusura del conto.
“(…) nell’ambito della azione di ripetizione, quello che risulta da provare per il correntista è un accordo con la banca sull’affidamento e che detto accordo ha avuto attuazione, anche mediante regolamentazione del medesimo in c/c; assolto detto onere probatorio, anche mediante l’analisi degli estratti conto e delle comunicazioni banca cliente (…) da parte della CTU (…) appare irrilevante, ai fini della prescrizione, il fatto che il contratto scritto non sia stato versato in atti”