Pubblicato il 30 maggio 2018
PIANO DEL CONSUMATORE – Tribunale di Padova, sent. N. 7437 del 03 aprile 2018, Est. Elburgo
La durata del piano del consumatore non può che collocarsi in un arco temporale di cinque anni, solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo.

Il professionista incaricato, deve predisporre un piano che riduca al minimo il sacrificio imposto ai creditori la cui esecuzione appaia per altro verosimilmente prevedibile e di durata ragionevolmente breve. Inoltre, il piano di riparto deve essere effettuato in proporzione alle capacità patrimoniali del debitore.
“(…) per ciò che concerne il mutuo ipotecario, si conferma di condividere l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata del piano, non possa che collocarsi in un arco temporale di cinque anni circa, poichè solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo (…) ritenuto che ricorrano i presupposti per l’omologazione del piano, si provvede in conformità (…)”