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Pubblicato il 15 febbraio 2018

SE IL TASSO DI MORA SUPERA IL TASSO SOGLIA VIGENTE AL MOMENTO DELLA STIPULA, NESSUN INTERESSE E’ DOVUTO

La nullità, ex art. 1815 c.c. secondo comma, della clausola relativa agli interessi di mora, si estende anche agli interessi corrispettivi

Con l’ordinanza N.23192 del 13 luglio 2017, la sez. VI Civile, la Corte di Cassazione pone finalmente una parola autorevole su una delle questioni più dibattute e controverse nell’ambito del contenzioso bancario: la nullità-per superamento del tasso soglia-della clausola relativa agli interessi di mora si estende anche agli interessi corrispettivi?

Secondo i Giudici della Suprema Corte, la risposta è SI.

Fino ad ora, un orientamento – invero piuttosto minoritario –  della giurisprudenza, aveva addirittura ritenuto che gli interessi di mora non andassero affatto considerati al fine della verifica del superamento del tasso soglia ex art. 2 L.109/96. La ragione principale di tale orientamento, è stata ricondotta alla natura di “penale” degli interessi di mora, ovvero di obbligazione accessoria a quella principale (la restituzione del capitale e degli interessi corrispettivi alle date prestabilite) che grava sul debitore solo in caso di ritardo nei pagamenti.

Gli interessi moratori non hanno funzione remuneratoria ma risarcitoria, disciplinando il danno da inadempimento, sono riconducibili al genus delle clausole penali e non sono soggetti alla disciplina dell’usura bancaria.”. (cfr. Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano, nella sentenza del 07 settembre 2016 n. 1703)

Che tuttavia gli interessi di mora fossero invece soggetti alla disciplina anti-usura era stata la stessa Corte di Cassazione a ribadirlo, ed in più occasioni (Cass., n. 5324/2003, Cass., n.350/2013). 

Quello che non era emesso con chiarezza, almeno finora, era che se il tasso di mora, singolarmente preso, risulta essere superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, la nullità sancita dalla legge (art. 1815 c.c. secondo comma) per la clausola interessi, colpisse la sola clausola relativa agli interessi gli interessi corrispettivi. Infatti, diverse pronunce giurisprudenziali che si sono espresse su tale fattispecie, avevano finito con lo stabilire che la nullità, sancita ex art.1815 c.c. per il superamento delle soglie di usura della clausola relativa agli interessi di mora, si estendesse anche agli interessi corrispettivi.

Con la pronuncia in commento, che nasce in merito al ricorso per Cassazione avverso la decisione dei Tribunali di merito, di ammissione allo stato passivo del credito vantato dalla Banca (sia per la quota capitale che per la quota interessi), verso una società per via della usurarietà del tasso di mora pattuito, i Giudici del Palazzaccio hanno ribadito che:

“[…]è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)

La pronuncia in commento è di fondamentale importanza perché la sanzione (di non debenza di alcun interesse, nè corrispettivo né moratorio) va applicata anche se, per via del puntuale adempimento del debitore mutuatario, gli interessi di mora non sono stati in realtà mai addebitati. Come ha avuto modo infatti di ribadire la Suprema Corte con il primo motivo della decisione in commento:

[…]l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debito.”

Quindi, riassumendo: se il tasso di mora fissato al momento della stipula del contratto, risulta superiore al tasso soglia vigente ex art.2 L.108/96, nessun interesse è dovuto, né corrispettivo né moratorio, indipendentemente dall’effettivo pagamento degli interessi di mora, ovvero, di ritardi nell’adempimento nel pagamento delle rate del mutuo o prestito da parte del debitore.

LA VERIFICA DELL’USURA CON IL SOFTWARE MUTUI E PRESTITI DI VERIFICHEFINANZIAMENTI

Con il software “Verifiche mutui e prestiti” di verifichefinanziamenti.it, è possibile tenere conto della usurarietà contrattuale dovuta al superamento da parte del tasso di mora  del tasso soglia vigente al momento della stipula. Per fare questo, è sufficiente selezionare la voce “SI” nel menù a tendina “Considera Int. Mora per usura” presente nella sezione “Definizione ammortamento” del software, così come mostrato

Il software, con questa selezione, prenderà allora in considerazione questo elemento per valutare l’avvenuto superamento delle soglie di usura, come nell’esempio mostrato in basso.

Qualora invece, per esigenze di carattere operativo, non si volesse tener conto di quanto sopra, ovvero non si ritenesse che il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora implichi la fattispecie di usura contrattuale, basterà selezionare “NO” nella voce “Considera Int. Mora per usura“.

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