Pubblicato il 15 novembre 2019
Cassazione Civile, VI sez. Ord n. 27769 del 30 Ottobre 2019
RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE art. 210 c.p.c. e 119 T.U.B.
Il correntista ha diritto di richiedere all’istituto di credito sia la documentazione sia il rendiconto relativi ad un rapporto contrattuale. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. del codice civile, è fondato sul presupposto dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.

La Suprema Corte di Cassazione non vuole altro che rimarcare il principio che i Giudici di Merito non devono erroneamente respingere la richiesta di “ordinare” alla banca l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori.
Se ne deduce che in definitiva un titolare di rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere ai sensi dell’art. 119 del TUB la documentazione inerente il rapporto stipulato, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.
“(…) l’art.119 del TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Secondo la giurisprudenza di questa corte questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato”.