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Pubblicato il 4 luglio 2017

CENTRALE DEI RISCHI – Tribunale di Brindisi ordinanza del 17 febbraio 2017, Est. Camera di consiglio

All’istituto di credito, non è concesso effettuare una segnalazione abusiva alla centrale dei rischi.

Un uso abusivo del potere-dovere di segnalazione alla centrale dei rischi oltre che configurare una inadeguata valutazione del merito creditizio, può ritenersi una tutela verso l’impresa che vive della liquidità accordatagli dal circuito bancario

“(…) l’ordinamento deve accordare anche in via cautelare il rimedio che maggiormente si attaglia alle esigenza di tutela nel caso di specie.(…)”

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