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Pubblicato il 20 maggio 2020

ILLEGITTIMA REVOCA DELL’O.C.C. IN CASO DI MANCATO DEPOSITO DI SOMME A TITOLO DI FONDO-SPESE

Cassazione civile, sez. I, ord. n. 34105 del 19 dicembre 2019

All’attenzione della Suprema Corte viene posta la legittima o illegittima revoca dell’O.C.C.  nella procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento per mancato versamento a carico del soggetto sovra indebitato di somme a titolo “Fondo spese”.

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Per l’avvio di tre procedure di sovra indebitamento, il Tribunale di Urbino rifiutava la rateizzazione della cifra di 12.000,00 euro a titolo di fondo spese per l’avvio di tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento richieste dalla Società Simeone Rosa snc & C. e dai loro due soci.

Il mancato versamento delle somme, avrebbe di fatto impedito loro l’accesso ai benefici della legge 3 del 2012, finalizzato anche ad evitare il ricorso all’usura dei soggetti sovra indebitati nonché la violazione dell’art. 360 commi 1,3,5 in riferimento agli art. 7 e ss. della legge n. 3 del 2012, per esser stata disattesa l’istanza di includere gli onorari previsti  per l’O.C.C. tra le passività del piano di cui lo stesso organismo avrebbe dovuto sostenere la sostenibilità.

Il principio di diritto da affermare ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. è il seguente:

“(…) in tema di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui la legge 3 del 2012 il Giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, si potrebbe al più disporre il versamento di un acconto rispetto alle concrete capacità reddituali e patrimoniali  del debitore in virtù della fattibilità della proposta di accordo del piano del consumatore”

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