Pubblicato il 5 luglio 2017
CMS – Tribunale di Parma, sent. N.126 del 27 gennaio 2017, Est. Loffredi
Qualora la commissione di massimo scoperto non dovesse essere correttamente pattuita per iscritto, questa deve considerarsi nulla in violazione degli art.li 1418 e 1346 del c.c.

La commissione di massimo scoperto ove non risulti essere correttamente pattuita per iscritto nei criteri e nelle modalità di calcolo, deve essere considerata nulla in relazione della specifica pattuizione per indeterminatezza dell’oggetto ex. artt. 1418 e 1346 del c.c.
“(…) discende da quanto riscontrato in sede di analisi contrattuale che la mancata pattuizione della cms ne determina la nullità per indeterminatezza dell’oggetto “
“(…) discende da quanto riscontrato in sede di analisi contrattuale che la mancata pattuizione della cms ne determina la nullità per indeterminatezza dell’oggetto “