Pubblicato il 5 luglio 2017
ONERE DELLA PROVA – Corte di Cassazione sez. I sent. N. 9201 del 07 maggio 2015 , Est. Sezioni Unite
L’onere della prova a norma dell’art. 2697 c.c., cade su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato e non esclude il relativo onere, gravando esso dulla parte che fa valere il diritto.
“(…) va premesso che la giurisprudenza di questa corte ha ritenuto che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per consguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte prestese.(…)”