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Pubblicato il 5 luglio 2017

ONERE DELLA PROVA – Corte di Cassazione sez. I sent. N. 9201 del 07 maggio 2015 , Est. Sezioni Unite

L’onere della prova a norma dell’art. 2697 c.c., cade su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato e non esclude il relativo onere, gravando esso dulla parte che fa valere il diritto.

L’istituo di credito deve dimostrare l’entità del proprio rapporto mediante la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto.

“(…) va premesso che la giurisprudenza di questa corte ha ritenuto che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per consguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte prestese.(…)”

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