Pubblicato il 7 giugno 2021
L’ACCERTAMENTO DI NULLITA’ NON SOGGIACE A PRESCRIZIONE
Corte di appello di Brescia, I sez. civile, sent. n. 292 del 10 marzo 2021
L’azione di accertamento di nullità dei contratti di conto corrente, non soggiace a prescrizione ai sensi dell’art. 1422 c.c.
Il diritto all’esatta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti non può essere considerato autonomo rispetto al diritto a far valere la nullità dei contratti di conto corrente.
Essendo l’annotazione in conto, la rappresentazione contabile di un diritto, non di un diritto a sé, “(…) allorchè il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l’effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa rappresentazione contabile.”
“(…) E’ evidente che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 del c.c. l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo sui si fonda l’annotazione sul conto. Considerazione conforme con quanto stabilito anche dalla cassazione ord. n. 3858/2021”