Pubblicato il 10 maggio 2021
NELLA DETERMINAZIONE DEL TAEG DEVE ESSERE INCLUSA L’ASSICURAZIONE
Tribunale di Torino, sent. 1123 del 3 marzo 2021, Est. Rizzi
La polizza assicurativa, deve essere necessariamente inclusa nella determinazione del TAEG ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Parte Attrice, denuncia l’usurariaetà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, a seguito del superamento del tasso soglia del TAEG, superamento determinato includendo nello stesso, il costo della polizza assicurativa.
Parte Convenuta chiede il rigetto della domanda principale, assumendo che nel calcolo tanto del TAEG quanto del TEG non dovevano essere inclusi i costi delle polizze assicurative in forza delle istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti.
In via preliminare è bene specificare che le spese dell’assicurazione vanno inserite nel costo del credito e quindi nel Tasso Effettivo Globale ai fini della verifica del superamento della soglia di usura (principio di onnicomprensività ex art.644 c.p.p.), l’unico requisito da verificare è la rimuneratività delle stesse, sia pure indiretta per la società finanziatrice.
Di fatti è bene ricordare che la Corte di Cassazione (Cass. 2017, n.8806) assume che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento (stipulato nell’anno 2002 e relativo alla cessione del quinto dello stipendio) devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art.644, 4°c., c.p.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento, poi, puo’ essere non solo dimostrata con qualunque mezzo di prova, ma è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione
La norma penale di cui all’art.644, 4°c., c.p.p. che assume come “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”, è stata trasfusa “nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio”(di Banca d’Italia), aggiornamento febbraio 2006, che al paragrafo C4 prevedono che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. La circostanza che a questa regola generale segua, nel medesimo paragrafo C4, un’elencazione dove si precisa che sono incluse “le spese di assicurazione imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito e che Le stesse non siano ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge” (come, appunto, il DPR n.180/50), non vuol affatto dire che la natura obbligatoria della polizza non sia compatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa (che va accertata in concreto utilizzando il canone della effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti), giacchè la deroga (riguardante le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge) non puo’ consentire la pretermissione della regola generale nella prima parte del paragrafo C4.
La circostanza, poi, che le successive istruzioni adottate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 prevedano espressamente che anche le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore debbano rientrare nel calcolo del TEG, non dimostra affatto che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, ma piuttosto dimostra, secondo la Suprema Corte, l’acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto bancario nazionale segnatamente del loro carattere remunerativo.
“(…)Sulla base di tali statuizioni della Suprema Corte e delle allegazioni e deduzioni delle parti agli atti di causa, si deve concludere che le spese di assicurazione (previste, del resto, contestualmente nel contratto di finanziamento, doc. n.1 di parte attrice) devono essere computate nel calcolo del TEG, il che comporta il superamento del tasso soglia all’epoca vigente con relativa gratuità del mutuo ex art.1815, 2°c. (…)”
In merito agli ultimi orientamenti giurisprudenziali i Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Interesse Composto (RIC) e Regime Interesse Semplice (RIS) sono stati aggiornati come illustrato di seguito.
AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERIFICHE MUTUI E PRESTITI RIC E RIS IN MERITO AGLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: “INCLUSIONE NEL TEG DELLA COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA”
Il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI COMPOSTO (RIC)“ ed il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI SEMPLICE (RIS)” sono stati aggiornati secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali che sempre più richiedono ai CTU l’inclusione della commissione per estinzione anticipata nella determinazione del Tasso Effettivo Globale. La verifica richiesta al Consulente pertanto sarà volta alla valutazione dell’istante in cui avviene il perfezionamento rispetto all’applicazione di quella determinata clausola negoziale.
Per valutare il costo complessivo del credito a carico della parte contraente è sufficiente all’interno del software nella sezione “verifica usura contrattuale” inserire il numero di rata alla quale si vuole valutare il peso dell’estinzione anticipata ed inserire l’aliquota della penale, effettuati gli inserimenti descritti verrà calcolato il TEG.
Volendo formalizzare un esempio, supponiamo il caso in cui si volesse valutare il COSTO COMPLESSIVO PATTUITO EX ANTE (TEG), di un finanziamento di 100.000,00 euro di durata ventennale al tasso del 3% con pattuizione dell’un per cento sul debito residuo della clausola per estinzione anticipata, come operare all’interno del software?
Basterebbe come suggerito nell’immagine sottostante inserire il valore dell’aliquota e l’istante di simulazione dell’estinzione, il valore riportato nel campo “TEG est. Ant.”, rappresenterebbe la valutazione del c.d. costo complessivo pattuito.
Così facendo, si potrà valutare lo scenario potenzialmente verificabile ex contractu e determinare se vi sia o meno il superamento del tasso soglia per la categoria di prestito analizzato.
I NOSTRI SOFTWARE
Sub-domains
Your Text
Your Text
Your Text
Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei movimenti giornalieri o sui soli estratti scalari
Analisi e riconteggio su mutui e finanziamenti a rimborso graduale. Supportati ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO ecc..
Determina la condizione di sovraindebitamento, la soddisfazione dei creditori e formalizza la proposta.
Analisi e riconteggio mutui con il piano di ammortamento alla francese con il regime di interessi semplice e composto
Piattaforma web di software professionali per l’analisi dei rapporti di finanziamento
RISPARMIA IL TUO TEMPO
I NOSTRI SOFTWARE
Contattaci al numero 0824 317664 per avere maggiori informazioni
Clicca qui per aggiungere il proprio testo
CHI SIAMO
I NOSTRI SOFTWARE
modalita’ pagamento
APPROFONDIMENTI
- L’ANALISI DEI COSTI DI UN FINANZIAMENTO14 Maggio 2020 - 18:00
- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione mutui2 Aprile 2020 - 17:56
- ANATOCISMO E AMMORTAMENTO FRANCESE: LA GIURISPRUDENZA PIU’ ACCORTA RICONOSCE LA MATEMATICA23 Novembre 2018 - 18:43
- AMMORTAMENTO FRANCESE E ANATOCISMO13 Settembre 2018 - 10:12
- Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 28 del 13 Gennaio202327 Ottobre 2023 - 21:03
- USURA SOPRAVVENUTA NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE21 Dicembre 2022 - 11:06
- La adozione del regime di capitalizzazione è una condizione economica determinante13 Dicembre 2022 - 17:16
- Il piano di ammortamento in capitalizzazione composta genera anatocismo21 Ottobre 2022 - 11:12