Pubblicato il 19 giugno 2020
IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE DEVE ESSERE DICHIARATO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Tribunale di Napoli, sent. n. 4102 del 16 giugno 2020, est. Alinante
Il contratto per cui è causa prevede un piano di ammortamento alla francese con rate di rimborso determinate in regime di capitalizzazione composta, ossia includendo una quota maggiore d’interessi. Il regime di capitalizzazione composta determina a sua volta un tasso annuo effettivo maggiore del tasso nominale pattuito in contratto.

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Il piano di ammortamento del contratto oggetto di contenzioso, e quindi di locazione finanziaria è stato determinato applicando “il regime composto degli interessi”, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano di ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, in conformità a quanto pattuito in contratto.
Il consulente Tecnico d’Ufficio in relazione a quanto sopra esposto, ha accertato che il contraente (l’utilizzatore), ha complessivamente versato euro 7641 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto secondo convenzione contrattuale .
“(…) La conseguenza della difformità del piano di ammortamento applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali, non può che essere, la rideterminazione di un piano di ammortamento conforme alle pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti”
In definitiva per cui alla parte Contraente (Attrice), dovrà essere riconosciuta la somma versata in eccedenza, ossia euro 7641, oltre agli interessi legali fino alla domanda del soddisfo ed inoltre per la restante parte del contratto di leasing, il canone da corrispondere sarà quello rideterminato in capitalizzazione semplice ovvero 1022,29.