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Pubblicato il 17 febbraio 2020

AI FINI DELL’USURA ORIGINARIA , NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE DEBBONO ESSERE VALUTATE ANCHE LE VARIAZIONI CONTRATTUALI

Tribunale di Benevento seconda sezione civile, ordinanza del 02 ottobre 2019, est. Galasso

Nel caso di rapporti di conti correnti bancari, qualora la banca eserciti lo ius variandi sulla pattuizione delle clausole originarie del contratto e queste risultino superiori al tasso soglia, allora si viene a configurare la c.d. usura originaria.

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Nel caso di specie il Giudice incaricato, pone un’ordinanza all’interno della quale richiede esplicitamente al consulente tecnico d’ufficio, la valutazione dell’usura a seguito delle variazioni contrattuali unilateralmente comunicate dalla Banca.

Di fatti all’ausiliario si dà l’incarico esplicito di verificare se nel corso del tempo, la Banca variando le condizioni contrattuali, abbia infranto o superato le soglie determinate dai decreti ministeriali in vigore all’epoca delle variazioni medesime. Il che di per sé non significa richiedere un’indagine di sopravvenuta usura ma di verifica ex novo, rispetto ai nuovi tassi applicati.

“(…)in generale, caso di usura, occorrerà azzerare la somma addebitata a titolo di interessi: l’ausiliario dovrà verificare se la banca, nel variare nel tempo le condizioni contrattuali, abbia infranto le soglie determinate dai decreti ministeriali in vigore all’epoca delle variazioni medesime, il che non significa accedere alla tesi dell’usura sopravvenuta. Nel caso del conto corrente bancario, infatti, non si verifica il fenomeno del contrasto a posteriori di una clausola già pattuita con la sopravvenuta individuazione dei tassi usurari, bensì la variazione, da parte della banca, del saggio precedente degli interessi, sicché il nuovo valore di questi ultimi ben può eccedere il tasso-soglia vigente al momento della variazione stessa (…)”

 

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