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Pubblicato il 19 febbraio 2020

IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO ART. 1283 C.C.

Il piano di ammortamento alla francese è basato sul regime della capitalizzazione composta e genera anatocismo in palese violazione dell’ex art. 1283 del c.c.

Tribunale di Massa, sent. n.90 del 04 febbraio 2020, Est. Provenzano

Ringraziamo per la gentile segnalazione il Dott. Carmine Mario Germinara

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Quel che emerge dalla nuova sentenza del Tribunale di Massa, non è solo l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo dell’ex art. 1283 del c.c. ma anche la declaratoria della non debenza degli interessi anche i corrispettivi, qualora il tasso di mora superi la soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale.

Alfa e Beta convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, per accertamento della nullità della pattuizione del tassi di interesse eccedenti la soglia antiusura contenuta nel contratto di mutuo fondiario in relazione al tasso di mora, dai medesimi stipulato con Banca .

Parte Attrice chiedeva inoltre, accertata la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. (anche per effetto della tipologia di piano di rimborso e del regime finanziario di capitalizzazione composta attraverso il quale era stato predisposto il relativo piano di ammortamento) e la divergenza tra il tasso di interesse calcolato in base alle previsioni contrattuali e quello in concreto applicato nella fase esecutiva del rapporto – in via principale –con riferimento alle ipotesi di usurarietà o di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per l’applicazione del regime di capitalizzazione composta – venisse fatta applicazione della disciplina posta dall’art. 1815 c.c., con conseguente trasformazione del ridetto mutuo da feneratizio in gratuito e con declaratoria della non debenza di qualsivoglia interesse, inclusi quelli corrispettivi, e – previa compensazione tra le somme ancora da restituire per sorte capitale e quelle che avrebbero dovuto essere restituite a titolo di indebito.

L’eventuale accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola concernente il tasso di interesse o della violazione del divieto di anatocismo nell’applicazione del regime dicapitalizzazione composta nella predisposizione del piano diammortamento a rata costante (o cd. “alla francese”) dovrebbe dar luogo alla declaratoria di nullità (parziale) della relativa clausola, con ricorso all’etero-integrazione normativa ai sensi del combinato disposto dicui agli artt. 1283, 1284, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c., e con conseguente richiesta rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all’applicazione del tasso legale in sostituzione di quello convenzionale  

Per quanto attiene alla ragione dell’indeterminatezza del tasso pattuito rispetto all’applicato, si rileva che questa è implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E., ed è conseguente all’impiego del regime di capitalizzazione composta e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Per effetto dell’accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più satisfattivo (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione della sola componente anatocistica degli interessi (secondo a tutela aderente al disposto di cui all’art. 1283 c.c.) o dell’applicazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello pattuito in contratto e nullo per indeterminatezza.

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all’art.1283, c.c. ed all’art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall’ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l’intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi (“promessi o … convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento”, secondo l’eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1,comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001).

Sì che non sembra possa escludersi a priori che, in rapporto alla concreta graduazione delle domande formulate, in ipotesi di patto anatocistico o di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, oltre alla (ed ancor prima della) valutazione dell’accordo in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art.120 T.U.B. (ovvero sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), l’interprete debba comunque verificare anche se il regolamento negoziale possa configurare un fenomeno di usura ed, in quanto tale, soggiacere (prioritariamente) alla disciplina di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.

Sostanzialmente nel contratto di mutuo oggetto di contestazione e disamina si è potuto accertare che l’ammortamento alla francese tramite cui il piano di rimborso è stato redatto, porta con sé l’applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi e comporta un esborso maggiore di quelli pattuiti, con costo implicito complessivo del finanziamento pari a euro 45.115,20 di interessi corrispettivi in più, di quelli che sarebbero stati dovuti qualora il piano di ammortamento fosse stato redatto in regime di capitalizzazione semplice (o lineare).

La pur dedotta violazione del divieto di anatocismo (per effetto del regime di capitalizzazione composta in applicazione del quale risulta predisposto il piano di ammortamento del mutuo fondiario oggetto di giudizio) è stata infatti innanzitutto fatta valere dagli attori in funzione della determinazione dell’incremento del T.E.G. inerente al rapporto di finanziamento e dell’eventuale superamento della soglia usuraria dipendente (in ipotesi anche) da tale violazione e, in tale ultimo caso, ai fini della conseguente applicazione della sanzione della conversione del contratto di mutuo da feneratizio a gratuito, a norma dell’art. 1815, comma 2 c.c.

L’ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda). 

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie dotate della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l’adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi.

Si ricorda che ai fini dell’elaborazione di un piano di ammortamento alla francese, del regime finanziario della capitalizzazione composta, con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto,determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo

E’ proprio in tale fenomeno che si annida l’essenza dell’anatocismo, per quanto “celato” nel valore della rata pattuita, quantificata già ab origine applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell’interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato (C) del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici),espresso dalla formula M = C(1+i)^k, in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula M = C(1+ki). 

“(…)In definitiva, attraverso l’adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa – come posto in evidenza dal C.T.U. – un’obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell’oggetto, inforza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(…)”

“In tema di contratti di mutuo,affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai

sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

Evidenziata sussistenza di interessi anatocistici implicata dall’adozione del regime di capitalizzazione composta nella predisposizione del piano di ammortamento a rata costante e dal computo degli interessi, rata per rata, sull’intero capitale residuo, va rilevato che il C.T.U. ha comunque dato atto – alla stregua della formula di calcolo (tra le varie ipotizzate nel quesito) che questo giudicante ritiene più corretto,ovvero in conformità alla formula omnicomprensiva predicata dall’art. 644 comma 4 c.p. – del superamento della soglia usuraria sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori(…) Accertata l’usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario oggetto di giudizio ed applicata la conversione dello stesso contratto da feneratizio a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c.,dichiara non dovuto alcun interesse (corrispettivo o moratorio) in riferimento al ridetto contratto e che, ai fini dell’estinzione dell’obbligo di rimborso, gli attori, in qualità di mutuatari, sono tenuti, considerati i versamenti già effettuati (imputati tutti a rimborso del solo capitale prestato), al pagamento di n. 228 rate mensili dell’importo di € 469,97 ciascuna, per un totale di complessivi € 107.153,55 a titolo di sorte capitale residua, con esclusione di qualsivoglia importo a titolo di interessi.”

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