verifichefinanziamenti.it > Home page > Normativa > Sovraindebitamento > IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Pubblicato il 15 febbraio 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n.6) il testo del D.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che riforma in modo organico sia la disciplina sulle procedure concorsuali (Legge fallimentare – Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) che quella della Crisi da Sovraindebitamento (Legge n.03 del 27 gennaio 2012).

Numerose le novità: il testo del provvedimento si compone di ben 391 articoli per un totale di 156 pagine che dettano norme sulle procedure e sui soggetti coinvolti, sulle attività degli amministratori d’impresa e degli Organi della Procedura (Tribunali, Curatori Fallimentari, Commissari giudiziali, Organismi e Gestori della crisi da Sovraindebitamento).

Data l’estrema articolazione del provvedimento e la profondità delle modifiche apportate al sistema normativo nel suo complesso, il Legislatore ha opportunamente previsto una entrata in vigore “in due tempi” a seconda del grado di incidenza sull’attuale assetto normativo e quindi a seconda che le modifiche richiedano o meno un tempo di “assimilazione” da parte del sistema Paese.

Più in particolare, per espressa previsione dell’art. 389 (“Disposizioni transitorie e finali”), il Decreto entra in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 14 agosto 2020), mentre entrano in vigore solo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto (e quindi entro il 16 marzo 2019) gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 38.

Tra le novità di maggiore rilievo spicca innanzitutto il cambio lessicale: l’espressione “fallimento” viene sostituita dall’espressione “liquidazione giudiziale” per evitare lo stigma sociale che accompagna la parola “fallito”.

Si privilegiano gli strumenti che comportino il superamento dello stato di crisi e che assicurino la continuità aziendale, si uniformano e si semplificano i diversi riti speciali previsti dalle attuali disposizioni e si prevede anche la riduzione della durata e dei costi delle diverse procedure concorsuali.

Viene inoltre istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei professionisti destinati a svolgere su incarico del Tribunale le funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle diverse procedure, con l’indicazione dei requisiti di professionalità ed indipendenza necessari all’iscrizione e al suo mantenimento.

Inoltre, vengono istituiti gli “indicatori della crisi” (art.13): quest’ultima norma rappresenta un’autentica rivoluzione nel panorama della cultura d’impresa nazionale. Per capirne la portata, si riporta integralmente il testo dell’articolo in commento, che così recita:

“1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attivita’ imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attivita’, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita’ dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuita’ aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione e’ inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che
misurano la sostenibilita’ degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa e’ in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi’ indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita’ economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa’ in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici
elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota,
gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in
rapporto alla specificita’ dell’impresa. L’attestazione e’ allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita’ al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono invece disciplinate dal Capo II (art. 65 e ss.).

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