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Pubblicato il 6 luglio 2017

CASTELLETTO DI SCONTO – Tribunale di Ortona sent. del 19 gennaio 2016, Est. Giudice Turco

Il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito in conto corrente

Il castelletto di sconto non creando disponibilità, non può essere assimilato all’apertura di credito in conto corrente, tanto è vero che la giurisprudenza ha qualificato quali atti solutori “iversamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario eccedente l’apertura di credito. Il castelletto in difetto di elementi contrari non rappresenta una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa.

“(…) se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fisando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dall’incasso o dall’addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, la somma cui il cliente ha disposizione fino a revoca ma il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bnacarie che il cliente presenterà.(…)

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