Pubblicato il 5 luglio 2017
CLAUSOLA DI RECIPROCITA’ – Tribunale di Pavia ord. N . 8191 del 21 aprile 2016, Est. Pirola
Il requisito previsto dall’art. 7 della delibera del CICR del 09 febbraio del 2000, espressa accettazione della calusola contrattuale della capitalizzazione degli interessi, è un requisito essenziale senza del quale tale clausola può ritenersi nulla.

La mancanza di una specifica previsione della clausola anatocistica per iscritto, viola il requisito previsto dall’art. 7 della delibera del CICR del 9.02.2000, non è sufficiente per cui rendere edotta la clientela delle modifiche contrattuali relative la capitalizzazione degli interessi mediante comunicazione unilaterale da parte della banca.
“(…) deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola – nella specie mancante- posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici, ancorchè stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva – stante la nullità della clausola la completa assenza di interessi anatocistici- non rispetta quindi il requisito previsto dalla delibera CICR, la semplice comunicazione unilaterale della banca.”