La mancanza di una specifica previsione della clausola anatocistica per iscritto, viola il requisito previsto dall’art. 7 della delibera del CICR del 9.02.2000, non è sufficiente per cui rendere edotta la clientela delle modifiche contrattuali relative la capitalizzazione degli interessi mediante comunicazione unilaterale da parte della banca.
“(…) deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola – nella specie mancante- posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici, ancorchè stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva – stante la nullità della clausola la completa assenza di interessi anatocistici- non rispetta quindi il requisito previsto dalla delibera CICR, la semplice comunicazione unilaterale della banca.”