Pubblicato il 30 gennaio 2020
LE FIDEIUSSIONI CONTRATTUALIZZATE SEGUENDO LO SCHEMA ABI SONO NULLE
Corte di Appello di Bari, sent. n. 45/2020 del 15 gennaio 2020
Il patto fideiussorio concluso in conformità ad un intesa restrittiva della concorrenza (relative ad alcune norme unitarie Abi in materia di fideiussioni omnibus) è nullo, a prescindere dall’anteriorità del patto rispetto all’accertamento dell’illiceità dell’intesa da parte dell’unità preposta all’applicazione della disciplina antitrust.

Ogni qualvolta il contratto di fideiussione omnibus segua lo schema ABI è nullo. Tale schema porta con sé delle clausole contrattuali lesive della concorrenza in quanto incidono su aspetti essenziali del rapporto contrattuale addossando al fideiussore, conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
La violazione della concorrenzialità, interviene solo quando gli schemi ostacolino la possibilità di diversificazione del servizio offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
Sostanzialmente lo schema ABI non può in alcun modo stabilire, l’obbligatoria funzione indennitaria della fideiussione omnibus ossia, non può essere lecito nella parte in cui sancisce la sopravvivenza della garanzia a fronte dell’invalidità dell’obbligazione principale .
Il fideiussore infatti anche quando il vincolo del debitore fosse dichiarato invalido, dovrebbe secondo tale schema continuare a garantire l’obbligo di restituzione delle somme erogate dalla banca, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento del debitore al danno della stessa.
“(..) ritiene questa Corte che lo schema fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata, assolva ad una funzione specifica e diversa della fideiussione civile, funzione che verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema (… )la Corte, accoglie le opposizioni preposte e revoca i decreti ingiuntivi”