Pubblicato il 21 agosto 2017
NULLITÀ DEI PATTI CONTRATTUALI – Corte di Cassazione, sez.I, sent. N. 9405 del 12 aprile 2017, Est. Acierno
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura, pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 della l. n. 108 del 1996), pure non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile d’ufficio dal giudice che il rapporto giuridico a tale momento, non si era ancora esaurito.
“(…) pertanto, ove come nella specie, il rilievo dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice di merito è tenuto ad accettarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia intervenuto ad applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex. art. 2.1 n. 108 del 96.
“(…) pertanto, ove come nella specie, il rilievo dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice di merito è tenuto ad accettarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia intervenuto ad applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex. art. 2.1 n. 108 del 96.