Pubblicato il 4 dicembre 2019
ALLA RICERCA DI UNA SINTESI TRA MATEMATICA E DIRITTO NELL’ANALISI DEL FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTRATTO DI MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE (del Dott. Domenico Provenzano – Magistrato)
NOTE IN MERITO ALLA SENTENZA N. 605 DEL 30 MAGGIO 2019 DEL TRIBUNALE DI TORINO (a cura del Dott. Domenico Provenzano, Magistrato)
Divulghiamo le note scritte dal dott. Domenico Provenzano, Magistrato del foro di Massa Carrara, in merito ad una recente sentenza del Tribunale di Torino (30 maggio 2019, est. Astuni) con la quale è stato escluso dall’organo giudicante che in un piano di ammortamento alla francese, anche se redatto in regime composto, possa concretizzarsi violazione del divieto di anatocismo ai sensi del combinato disposto degli art.1283 c.c. e 120 T.u.b.
ANTEFATTO: LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE ASTUNI POSTE A FONDAMENTO DELLA NEGAZIONE DI UN FENOMENO ANATOCISTICO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
Con un articolato ragionamento, il dott. Astuni del Tribunale di Torino, nella sentenza n.605 del 30 maggio 2019, si è espresso in merito alla violazione dell’art. 1283 cc eccepita dai mutuatari con riferimento al piano di ammortamento francese arrivando a concludere che, pur in presenza di rata (quindi interessi) calcolati in regime di interessi composti, l’art. 1283 c.c. non risulterebbe violato in quanto:
“[…]La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato.
Sotto questo profilo, la ratio legis del divieto di anatocismo s’avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l’art. 1283 c.c. altro storico presidio dell’integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e “in odore” di usura.
L’eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l’inadempimento e l’ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che “il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell’inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore” (Cass. 28.1.2015 n. 1625). Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell’inadempimento, poiché l’art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che “il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito”, ma non osta invece ad ammettere che “il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza” (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass. 5.6.2001 n. 7585; Cass. 6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è “di valore maggiore” (art. 1197).
Nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore – anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l’interesse composto[…]“
LE NOTE DEL DOTT. PROVENZANO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO
In merito alle considerazioni sopra svolte dal Giudice Astuni del Tribunale di Torino, il Giudice Provenzano del Tribunale di Massa Carrara, già estensore di due sentenze (la n.797/2018 del 13 novembre 2018 e la n.160 del 27 febbraio 2019) che riconoscono la produzione di interessi anatocistici (i.e. di “interessi da interessi) nei piani di ammortamento alla francese redatti in regime di interesse composto, così si esprime nelle conclusioni: