verifichefinanziamenti.it > Home page > Pubblicazioni > CONTO CORRENTE: LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SI PUO’ OTTENERE ANCHE SE IL CONTO E’ ANCORA APERTO

Pubblicato il 1 febbraio 2018

CONTO CORRENTE: LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SI PUO’ OTTENERE ANCHE SE IL CONTO E’ ANCORA APERTO

E‘ SEMPRE DOVERE DELLA BANCA ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE RISULTANZE CONTABILI SE IL CONTO NON E’ CHIUSO

La vicenda nasce dall’azione di ripetizione dell’indebito mossa da un’azienda che ha convenuto in giudizio la Banca per sentir dichiarare la nullità della clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso d’interesse e di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l’illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, con la rideterminazione del saldo del conto e la compensazione delle somme illegittimamente addebitate, ovvero la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse. Il tutto per un conto corrente aperto nel 1987 e per il quale il saldo è stato rideterminato in €103,957,03.

Con l’ordinanza n. 28819/2017, depositata il 30 novembre 2017, la I sez. civile della Corte di Cassazione, pur affermando che la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti può aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ha ritenuto che ciò non precluda al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.

Con una pronuncia destinata per certi versi a fare storia, la Corte, ribadendo che la prescrizione decennale decorre dal momento di chiusura del conto e non dal momento di effettuazione dei singoli versamenti, ha dichiarato legittima la richiesta di rideterminazione del saldo conto, anche se lo stesso risultava ancora aperto al momento dell’azione mossa dal correntista. Non essendo infatti il saldo passivo del conto corrente immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso ai correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione.

CONFERMATO IL PRINCIPIO DEL “SALDO ZERO”

Non solo, l’ordinanza in commento conferma anche un altro importante principio: spetta sempre al supposto creditore, in questo caso la Banca (il saldo conto era negativo al momento di azione del correntista) dimostrare le ragioni del proprio credito. Non avendo la Banca per tempo prodotto gli estratti di conto corrente antecedenti il 1987, la Suprema Corte ha ritenuto di avallare la scelta, compiuta dal CTU, di effettuare il riconteggio del saldo conto, eliminando ogni addebito a titolo di interessi ultralegali, cms e capitalizzazione delle spese, partendo da un saldo pari a zero.

I NOSTRI SOFTWARE



Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei soli estratti scalari.

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei movimenti giornalieri o sui soli estratti scalari

Analisi e riconteggio su mutui e finanziamenti a rimborso graduale. Supportati ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO ecc..

Determina la condizione di sovraindebitamento, la soddisfazione dei creditori e formalizza la proposta.

Analisi e riconteggio mutui con il piano di ammortamento alla francese con il regime di interessi semplice e composto