Pubblicato il 18 aprile 2018
L’ASSICURAZIONE È ACCESSORIO AL FINANZIAMENTO – Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 9298 del 16 aprile 2018, Est. Fraulini
Il contratto di assicurazione è accessorio a quello del finanziamento per tale ragione deve rientrare nel calcolo del taeg.

Essendo il contratto di assicurazione un costo accessorio all’erogazione del finanziamento, questo deve necessariamente essere computato nel calcolo del TAEG, in quanto la finalità per cui tale costo viene sostenuto dalla parte contraente è la tutela dell’istituto di credito contro il rischio di insolvenza del soggetto finanziato. Questa affermazione non solo non può essere contestata in alcun modo dall’istituto di credito ma consente di asserire che la polizza assicurativa è stata sottoscritta nell’interesse della parte finanziatrice, per i motivi sovraesposti il costo della polizza deve essere incluso nel computo del tasso di usura.
“(…) ne consegue che, quand’anche volesse accedersi alla tesi della ricorrente che dà rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d’usura poi trasfuso nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, non per questo potrebbe ritenersi che il costo della polizza sia da escludere dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposta dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato.”