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Pubblicato il 18 ottobre 2019

Cassazione Civile, III sez. Sentenza n. 26286 del 17 Ottobre 2019

 

Ai fini della verifica dell’usura, bisogna considerare anche il tasso di mora, singolarmente preso e confrontarlo con il tasso soglia sommando a quest’ultimo il valore medio del tasso di mora (2,1 punti percentuali in più del tasso corrispettivo) maggiorato nella misura prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n.108/96

Ai fini della verifica dell’usura, bisogna considerare anche il tasso di mora, singolarmente preso e confrontarlo con il tasso soglia sommando a quest’ultimo il valore medio del tasso di mora (2,1 punti percentuali in più del tasso corrispettivo) maggiorato nella misura prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n.108/96

Come già affermato in altre pronunce della Suprema Corte (ordinanza n.5598 del 06/06/2017, Sentenza n.9532 del 22/04/2010, Sentenza n.5324 del 04/04/2003, Sentenza n.5286 del 22/04/2000) il tasso di mora, singolarmente preso (senza cioè cumulo con il saggio degli interessi corrispettivi) rileva ai fini della valutazione sul superamento del tasso soglia ex art. 2 della L.108/96.

Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (Ordinanza n.27442 del 30/10/2018).

Otretutto, a parere degli Ermellini, “il principale argomento espresso dall’opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell’usura c.d. “oggettiva” in relazione agli interessi di mora sarebbe d’ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) non risulta decisivo, giacché la Banca d’Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali.”

Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora, sarà dunque sufficiente, secondo gli Ermellini, sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n.108/96.

Per quanto sopra, si può enunciare il seguente principio di diritto

“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura ci clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.”

Infine, la Suprema Corte si è espressa sulla validità della c.d. “clausola di salvaguardia”, di solito sostanziata nell’inserimento in contratto della formula verbale “detto tasso non potrà essere, in ogni caso, superiore ai limiti fissati dalla l.108/96” statuendo che essa risulta si legittima ma, in caso di contestazione, spetta alla Banca l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.

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