Pubblicato il 10 aprile 2018
INTERESSI MORATORI E LEGGE n. 108/96 – Tribunale di Bari, sent. del 17 marzo 2018, Est. Simone
Seppur gli interessi moratori abbiano una funzione di carattere sanzionatoria per inadempimento, non possono rappresentare un’obbligazione eccessivamente onerosa

L’ordinamento attribuisce agli interessi moratori una funzione di carattere sanzionatoria per inadempimento da parte del debitore, pur rientrando nell’ambito patologico dell’operazione questi non possono rappresentare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/96, il quale tende ad assicurare una copertura completa dell’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione del credito. Inoltre, anche l’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 394/00, convertito poi in legge 24/2001, dispone che ai fini dell’applicazione 644 del c.p. e dell’art. 1815 del c.c. , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. In ultimo il tribunale osserva che è del tutto irragionevole considerare che nel computo del TEGM non siano inclusi gli interessi moratori, di fatto la mancata considerazione di questi ultimi nella costruzione del TEGM (a partire dal quale viene costruita la soglia), ha una ragione ben precisa che si concretizza nell’innalzamento di quel limite che non rappresenterebbe più una tutela per la parte contraente.
“(…) l’art. 1 della legge 24 del 2001, chiarisce che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto … anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie usura (..) la cassazione in particolare ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto con la soglia va fatto riguardo agli interessi promossi o convenuti per cui gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti usura.”