La corte di appello di Ancona condivide e si allinea con l’orientamento espresso recentemente dalla corte di Cassazione in materia di anatocismo, con riguardo alla illegittima capitalizzazione annuale degli interessi, sentenza n. 9127 del 06.05.2015. In base a quanto richiamato, viene condiviso l’assunto per cui non esiste un uso normativo atto a giustificare la capitalizzazione annuale degli interessi difatti nella realtà storica, si può riscontrare una diffusa consuetudine di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. In pieno allineamento con quanto affermato dalla S.C., la corte d’appello rileva la nullità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori, confermando la rideterminazione del saldo conto scevro di capitalizzazione a favore del correntista.
“(..) la corte rigetta l’appello proposto dalla banca, confermando l’effetto dell’impugnato provvedimento”