Pubblicato il 13 aprile 2018
Interesse di mora ed usura originaria – Tribunale Di Brindisi ordinanza del 01 marzo 2018, Est. Liaci
L’interesse di mora deve necessariamente essere considerato ai fini del superamento del tasso soglia.

Per la giurisprudenza di legittimità la verifica dell’usurarietà è necessario che si estenda anche agli interessi di mora e nel caso di superamento degli interessi, non è dovuto alcun interesse (Cass. 23192/17).
“(…) non può condividersi il criterio invocato dalla Banca d’Italia, il quale si sostanzia nell’introdurre una maggiorazione del 2,1% al tasso soglia per il confronto con il tasso di mora in quanto il legislatore, ha delineato precisamente il criterio di computo, così come modificato nel 2011. Deve concludersi che all’epoca del precetto, non possa configurarsi l’inadempimento del mutuatario (…) ne discende per cui l’illegittimità del pignoramento con conseguente accoglimento della chiesta sospensione.”