Pubblicato il 6 luglio 2017
AZZERAMENTO DEL SALDO – Corte di Cassazione sez. I sent. N. 1584 del 20 Gennaio 2017, Est. Falabella.
Qualora l’istituto di credito non dimostri l’entità del proprio credito, il saldo iniziale del conto qualora fosse debitore, deve essere ricondotto a zero.

“(…) per giurisprudenza costante di questa suprema corte, nei rapporti bancari in c.c. , una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione degli interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”