Pubblicato il 7 ottobre 2021
FIDO DI FATTO ED ONERE DELLA PROVA
Tribunale di Napoli Nord, sent. del 10 settembre 2021, est. Di Giorgio
L’esistenza di una linea fido può essere rinvenibile negli estratti di conto corrente

Per dimostrare l’esistenza di un fido di conto corrente è sufficiente che dagli estratti conto, si evinca una situazione di scoperto conto senza alcuna pattuizione scritta tra le parti e, senza che siano intervenuti solleciti di rientro dall’esposizione debitoria da parte della Banca.
Essendo assente un contratto che regoli l’utilizzo di fido di conto corrente, le condizioni economiche relative agli utilizzi intra fido, saranno rideterminate secondo i criteri di cui all’art. 117 TUB.
“(…)Il ctu ha correttamente provveduto ad: A) applicare ai tassi intra-fido, i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 comma 7 TUB; B) per i tassi extrafido, i tassi convenzionalmente pattuiti senza considerare le condizioni peggiorative applicate dalla Banca;C) ha espunto gli addebiti relativi alla CMS, in quanto nulla per indeterminatezza dell’oggetto e quelli relativi al corrispettivo su accordato in quanto mai pattuito; (…) D) ha considerato prescritte le rimesse aventi natura solutoria prendendo in considerazione la movimentazione storica del conto corrente ma raffrontandole con il saldo ricalcolato per valutarne l’effetto di irripetibilità sul saldo finale”