Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (c.c.1277), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (c.c.820,1282,1284) anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (c.c. 1382,1591). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.