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Pubblicato il 16 ottobre 2019

USURA PATTIZIA DEL TASSO DI MORA

Tribunale di Bari, Ordinanza del 09 ottobre 2019, Est. Laura Fazio

Anche il tasso di mora, singolarmente considerato, deve rispettare i limiti di cui alla legge 108/96

Qualora il tasso di mora al momento della pattuizione superi il tasso soglia, si verifica l’usura contrattuale.

La tesi secondo la quale bisognerebbe aumentare il TEGM del 2,1% , non appare persuasiva e risulta essere priva di fondamento.

Ai fini della valutazione della usurarietà, l’art. 644, comma  III, c.p. rinvia al limite fissato dall’ art. 2, comma IV, della L. 7 marzo 1996, n. 108 che, originariamente, faceva riferimento al tasso medio risultante dall’ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, “aumentato della metà”, per poi stabilire, per effetto della riforma normativa di cui al D.L. 70/2011, la diversa misura di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con l’ulteriore precisazione che “la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”. il calcolo del tasso soglia usurario già è incrementato di ulteriori punti percentuali idonei a ricomprendere specifiche variabili del rapporto di credito anche dovute all’inadempimento di una delle parti.

In base a quanto esposto, il giudice sospende la procedura esecutiva e dichiara la gratuità del mutuo.

“(…) ritenuto, pertanto, che, alla luce dell’evidenziata usurarietà del mutuo, allo stato puo’ sospendersi l’avviata procedura in rapporto a quanto versato dall’opponente € 91.035,62 (pag. 17 atto di opposizione) non contestati dall’opposta rispetto alle 115 rate maturate all’epoca di notifica del precetto (01.03.2018) di solo capitale con l’espunzione di ogni addebito per interessi (ossia € 150.000,00 : 300 x 115 = € 57.500).”

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