Pubblicato il 4 luglio 2017
CREDITO FONDIARIO – Corte di Cassazione civile sez. I sent. N.11638 del 07 giugno 2016, Est. Nappi
L’avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l’applicazione delle limitazioni di cui all’art. 1283 del c.c.

Il mancato pagamento della rata di un mutuo non determina più l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, includendo per cui anche gli interessi corrispettivi.
“(…) Nel sistema legislativo previgente la capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era prevista dalla normativa di settore che ha, nel tempo, disciplinato i contratti di mutuo fondiario (…) deve per cui concludersi che con l’entrata in vigore del tub, la struttura di credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all’art. 1283 c.c. (…)”