Pubblicato il 24 settembre 2020
SONO NULLI GLI INTERESSI DIVERSI DA QUELLI INDICATI IN CONTRATTO
Tribunale di Tivoli sent. Del 17 giugno 2020
Sono da considerarsi nulle le clausole dei contratti di credito al consumo relative ai costi posti a carico del cliente che non siano stati inclusi in modo corretto nel TAEG(art.125 bis, comma 6 TUB)
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Il debitore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi il Tribunale di Tivoli, lamentando il carattere usurario del contratto e la scorretta indicazione del TAEG indicato nello stesso, pari al 9,40% contro quello effettivamente applicato, pari al 11,40%.
Il Tribunale riconosce in parte la fondatezza dell’opposizione motivando la stessa come segue:
“(…)Fondato è invece il secondo motivo, costituito dalla deduzione della scorretta indicazione del TAEG applicato. A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia.
A tal proposito giova rimarcare come in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB).
Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG. Segnatamente l’articolo 2 ,rubricato “Tasso annuo effettivo globale“,recita:
“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
- Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito(…);
- Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; d ) le spese per l’assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e ) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; f ) le altre spese contemplate dal contratto(…)”
Laddove dunque l’ISC indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT (art. 117 e 125- bis del TUB). In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento,applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto. Situazione verificatasi nel caso in esame.
Diversamente da come ritenuto dall’opponete,il premio della polizza assicurativa seppur facoltativa ,deve essere inclusa nel calcolo del Taeg.
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