Pubblicato il 24 settembre 2020
SI’ ALLA SOMMATORIA TRA INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI
Corte di Appello di Genova, sent. N. 782 del 12 agosto 2020
La clausola del contratto di mutuo che stabilisce che gli interessi moratori vadano pagati anche sui corrispettivi, è nulla, se la loro sommatoria supera il tasso soglia.
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I mutuatari, dopo aver ricevuto atto di precetto con il quale la Banca aveva intimato loro il pagamento delle rate scadute e non pagate, proponevano opposizione deducendo che alla data della stipulazione del contratto, erano stati convenuti interessi usurari e perciò chiedevano al Tribunale di dichiarare la “nullità del contratto di mutuo e delle clausole di applicazione degli interessi”.
Invero il tasso di interesse pattuito in contratto se sommato al tasso di mora, alle spese per istruttoria, per assicurazione ed alle altre spese indicate in atto di citazione, era maggiore del tasso soglia.
Si costituiva in giudizio la Banca mutuante la quale chiedeva la reiezione dell’opposizione .
Il Tribunale di Massa rigettava l’opposizione in base all’assunto che l’interesse corrispettivo e moratorio avendo natura giuridica e funzioni diverse non giustificasse la loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Avverso tale decisione i mutuatari proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Genova.
La Corte d’Appello chiamata a verificare la riformabilità della decisione del Tribunale, ha rilevato che erroneamente il Tribunale aveva escluso ai fini della determinazione del tasso di usura che potessero essere sommati interessi corrispettivi e moratori, senza verificare se apposita clausola prevedeva la sommatoria e se detta sommatoria, avrebbe determinato il superamento del tasso soglia.
La Corte territoriale ha fondato il proprio ragionamento sulla “tesi dell’effettività” (e a posteriori) delineata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1744/2019. Con quest’ultima pronuncia, la Cassazione ha spiegato che in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell’usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
Sulla base del principio sopra enunciato, la Corte di secondo grado ha stabilito che “nel caso in esame la sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista in contratto , in quanto l’art. 4 del contratto di mutuo per cui è causa prevedeva che:
“(…)Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca”. Di fronte a tale clausola, viene meno la funzione degli interessi di mora di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo nel pagamento delle sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono applicati convenzionalmente su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi”.
Sulla base di quanto sovraesposto la Corte ha dichiarato che nel contratto erano stati previsti interessi di mora che sommandosi ai corrispettivi, determinavano il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996.
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