Pubblicato il 11 settembre 2020
DEVONO ESSERE INCLUSI GLI ONERI ASSICURATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE USURARIA
Cassazione Civile, sez.II, sent. n. 17466 del 20 agosto 2020
Ai fini della valutazione dell’eventuale usura di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione, sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p.
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La Suprema Corte viene chiamata a dirimere la controversia decidendo se il costo dell’assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore)per l’ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio rientri nel calcolo del TAEG ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia.
In merito al punto di cui sopra, la Corte si esprime in senso favorevole all’inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, precisando che:
“(…)la disciplina di misura usuraria del prezzo complessivo del denaro, art. 1815, comma 2 del codice civile, trova sede, non solo nella legge 108/96, ma altresì’ nell’art’art. 644, comma 4 del codice penale .Norma questa che al fine di impedire, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Nel caso in esame per altro è stato possibile accertare da consulenza espletata dal CTU come nel costo dell’assicurazione, “la somma pretesa per interessi accessori era da reputarsi usuraria” in quanto superiore al tasso medio aumentato della metà (…)”
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