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Pubblicato il 24 settembre 2018

DELLA FALCIDIA DELL’IVA NELLE PROCEDURE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI- Tribunale di La Spezia sent del 20 settembre 2018, est. Gaggioli

L’art. 7, comma 1 della legge n. 3 del 2012, si pone in netto contrasto con il principio di neutralità fiscale predisposto dall’Unione Europea, l’obbligatorietà dell’integrale pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui dovrebbe essere disapplicata

La seguente sentenza pone uno spunto di riflessione sulle differenze di disciplina in punto di imposta sul valore aggiunto tra la procedura di concordato preventivo e la procedura di accordo di composizione della crisi che in qualche modo garantiscano l’effettiva e totale riscossione dell’imposta.

La Corte di Giustizia Europea (sent. del 07.04.2016, causa C-546/14), ha verificato l’effettiva compatibilità della disciplina relativa al Concordato Preventivo con il principio di effettività della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.

La procedura di Concordato (art. 124 L.F.) ammette infatti che lo Stato membro interessato possa non recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore a quella che potrebbe recuperare in caso di fallimento dell’impresa debitrice, ovvero “in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione fallimentare“. Tale disposizione si applica anche ai creditori muniti di privilegio generale secondo l’ordinario ordine dei privilegi dei crediti di cui agli art. 2777 e ss. c.c. Ciò in definitiva comporta che l’IVA risulta “falcidiabile” in caso di concordato preventivo.

Un pagamento non integrale dell’IVA da parte di un imprenditore in stato di insolvenza non comporta in buona sostanza una contrarietà d’obbligo dello Stato Membro di garantire l’integrale riscossione dell’imposta.

La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea prende quindi in considerazione la possibilità che la falcidia dell’IVA subita a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non sia incompatibile con il principio di effettività di riscossione dell’Iva imposto dall’UE.

Se tali considerazioni sono applicabili al Concordato Preventivo, possono tranquillamente trovare la stessa identica compatibilità con la disciplina di accordo di composizione della crisi così come disciplinato dalla Legge n. 3/2012.

Si ricorda in questa sede che lo stesso comma 1 dell’art. 7 della legge n.03/2012, statuisce che:
“E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere
soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Salvo poi prevedere, al capoverso successivo che:

“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. “

Tale ultima previsione sarebbe dunque in contrasto con il parere della Corte di Giustizia in tema di concordato preventivo, atteso che la stessa procedura di concordato preveda che la proposta (o piano) abbia il voto di tutti i creditori (Stato compreso), dei quali la proposta prevede il pagamento non integrale.

(..)Dato che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto, la procedura di concordato preventivo offre allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA”.

Considerato che la medesima disciplina è prevista per le procedure di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento, il Giudice esprime quanto segue:

Questo Giudice, in ragione del contrasto tra il principio di neutralità fiscale imposto dall’Unione Europea e l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 nella parte in cui dispone l’inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dall’imprenditore la quale preveda il pagamento solo parziale del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto, deve disapplicare l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’iva (“con riguardo all’imposta sul valore aggiunto il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”). La proposta avanzata prevede il pagamento parziale, nella misura del 13%, del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto riferibile all’attività dell’impresa “La Perla di (impresa individuale di titolarità di La proposta soddisfa i requisiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 (come disapplicato da questo Giudice), e deve pertanto essere ammessa sul punto(…)”

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