verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Sovraindebitamento > BISOGNA VAGLIARE LA MERITEVOLEZZA DELL’ISTANTE PER OMOLOGARE IL PIANO DEL CONSUMATORE – Tribunale di Potenza sent. N_ del 20 febbraio 2018, Est. Di Gregorio

Pubblicato il 2 luglio 2018

BISOGNA VAGLIARE LA MERITEVOLEZZA DELL’ISTANTE PER OMOLOGARE IL PIANO DEL CONSUMATORE –Tribunale di Potenza sent. N_ del 20 febbraio 2018, Est. Di Gregorio.

Il compito dell’ordine giudicante chiamato in causa, è quello di escludere che il consumatore abbia provveduto ad assumere obbligazioni senza poterle adempiere ovvero che il soggetto sovra indebitato abbia contribuito a determinare colposamente lo stato di sovraindebitamento.

Il giudice di merito per verificare se il “consumatore” abbia o meno creato colposamente il proprio stato di sovra indebitamento, deve verificare che la parte debitrice, non abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e quindi non abbia valutato consapevolmente la prospettiva di poterle adempiere.

Ricordiamo che il “deposito del piano del consumatore” previsto dalla legge 3 del 2012, in ragione della sequenza del procedimento di omologazione, impone al tribunale un’attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell’assunzione dei c.d. debiti volontari. Il debitore che abbia assunto debiti con la consapevolezza di non poterli adempiere si configura quale “immeritevole” per l’accesso alla procedura.

Di fatti, in merito alle considerazioni di cui sopra, ricordiamo che l’art. 12 bis della legge del 27 gennaio 2012, “Procedimento di omologazione del piano del consumatore” al comma 3 dispone che “(…) il giudice quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano.”

Nel caso di specie, si è verificata una situazione tale e per cui il consumatore, ha assunto obbligazioni che assorbivano almeno il 50% del flusso reddituale, determinando in tal modo più o meno consapevolmente il proprio stato di sovra indebitamento. Alla luce di un comportamento non prudente, condotto dalla parte debitrice, si deduce che non sussistono i presupposti per l’omologazione del piano.

“(…) Alla luce delle supposte considerazioni, non sussistono i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore quale procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, in merito al giudizio di meritevolezza “

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